In tema di contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, stabilito al 31 dicembre dell’anno successivo alla data della relativa notifica, è operativo per gli atti di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2004.
In sede di appello, il Giudice aveva respinto la domanda Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal datore di lavoro contro la cartella di pagamento, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive relativi all’anno 2001. La Corte aveva sostenuto che trattandosi di contributi e premi da versarsi entro dicembre 2001, essi avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo, mentre il ruolo era stato reso esecutivo nel dicembre del 2007, oltre il termine di decadenza previsto.
Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per Cassazione incentrato sulla violazione della norma per cui l’istituto della decadenza non può applicarsi ai contributi e alle sanzioni maturati prima del gennaio 2004, ed in assenza atti di accertamento successivi al 1° gennaio 2004. Nella specie, era mancato un atto di accertamento perché l’Istituto aveva solo constatato che le retribuzioni che il datore di lavoro aveva dichiarato come corrisposte ai lavoratori, attraverso le dichiarazioni mensili “DM10”, erano inferiori a quelle riportate nel modello 770 Semplificato, presentato dallo stesso datore di lavoro all’Agenzia delle entrate.
Per la Cassazione, il motivo è fondato. In tema di contributi previdenziali, infatti, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, originariamente applicabile agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001, è stato di volta in volta prorogato ope legis, per cui l’operatività del termine di decadenza è stata differita agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2004. Nel caso di specie, inoltre, è pacifico che i contributi sono relativi all’anno 2001 e sono stati richiesti dall’ente previdenziale a seguito di un mero riscontro della difformità tra le somme desunte nelle dichiarazioni mensili DM10 e quelle riportate nel modello 770; il successivo atto con cui l’Istituto ha richiesto il pagamento dei contributi omessi, non può ritenersi equivalente ad un atto di accertamento successivo al 1 gennaio 2004.
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