Per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, è entrata in vigore le Convenzione Italia – Romania.
La ratifica e l’esecuzione della suddetta Convenzione è stata autorizzata con la Legge 16 maggio 2017, n. 78, pubblicata nella G.U. 9 giugno 2017, n. 132 ed in vigore dal 10 giugno 2017.
La Convenzione Italia – Romania si compone di 31 articoli, con Protocollo aggiuntivo, e si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, dei suoi enti locali o delle sue unità territoriali amministrative, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
– per quanto concerne l’Italia: IRPEF, IRES e IRAP, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
– per quanto concerne la Romania: imposta sul reddito, imposta sugli utili.
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