Con la recente Ordinanza n. 14360 dell’8 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che l’avviso di accertamento del Fisco relativo al reddito d’impresa, costituisce atto di interruzione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti dell’INPS.
FATTO
L’INPS ha emesso cartella di pagamento nei confronti del contribuente per mancato pagamento di contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente ha opposto ricorso, accolto dai giudici tributari, eccependo la prescrizione dell’attività di riscossione.
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE
Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi previdenziali dovuti all’INPS e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, affermando il principio per cui in tema di iscrizione a ruolo da parte dell’INPS dei crediti relativi alla Gestione artigiani e commercianti, l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS.
Ne consegue, che laddove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.
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