Lavoratori in mobilità o disoccupati: assunzione in apprendistato professionalizzante (2/2)





2017 Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si forniscono precisazioni in merito all’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o disoccupati.


(…)


L’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei “…lavoratori beneficiari…di un trattamento di disoccupazione”, allo scopo di favorirne la “…qualificazione o riqualificazione professionale”. In questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a limiti di età; disposizioni in materia di licenziamenti individuali; estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: NASpI, Aspi e MiniASpi, indennità speciale di disoccupazione edile, DIS-COLL. Ai lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, il Legislatore ha invece riservato un regime agevolato specifico.
In linea di continuità con la prassi amministrativa adottata dall’Inps per la regolazione delle assunzioni agevolate, il regime contributivo dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione assunti in contratto di apprendistato professionalizzante, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In particolare:
– si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non;
– sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della NASpI, si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
– si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
– è prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, d.lgs. n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.
Per quanto concerne la compilazione dei flussi UniEmens, per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati:














J3  Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J5  Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K3  Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K5  Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)


Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati:




















J0 (J zero)  Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%
J1  Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%
J2  Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%
K0 (K zero)  Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%
K1  Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%
K2  Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%


Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l’Istituto sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un’apposita procedura telematica. In attesa dell’avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, la specifica dichiarazione di responsabilità alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione redatta sulla base del format indicato.





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