Approvato il Jobs Act Lavoro Autonomo che, tra l’altro, contiene importanti misure fiscali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo riguardanti la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, di formazione e accesso alla formazione permanente, nonché misure di sostegno per il congedo parentale in favore degli iscritti alla gestione separata Inps (Legge n. 81/2017).
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
Il Jobs Act per i lavoratori autonomi prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente sono totalmente deducibili per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Diversamente, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. In tal senso, tali spese non partecipano alla formazione del reddito del lavoratore autonomo e possono essere dedotte dal committente.
DEDUCIBILITÀ SPESE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Con il Jobs Act Lavoro autonomo è modificato anche il regime di deducibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 per l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi.
In particolare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, è riconosciuta deducibilità integrale:
– entro il limite annuo di 10.000 euro, per le spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché per le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
– entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, a condizione che siano erogati da organismi accreditati;
– per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
CONGEDO PARENTALE
Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, è riconosciuto un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Gli eventuali trattamenti economici fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.
Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultano accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione.
Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere del requisito contributivo, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che hanno titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
Le suddette disposizioni sul congedo parentale sono applicabili anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Ai professionisti con patologie oncologiche vengono riconosciuti i periodi di assenza dall’attività lavorativa alla pari della degenza ospedaliera.
Link all’articolo originale