Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 97 del 2017 che approva il testo definitivo della “Manovra correttiva 2017” contenuta nel DL n. 50/2017, con numerose novità in materia fiscale. Ecco in dettaglio, le novità che riguardano l’applicazione dell’IVA.
IVA SULLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO PERSONE (Art. 1, co. 4-quater).
Viene stabilito che le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono assoggettate ad IVA come prestazioni accessorie di quelle principali di trasporto persone. In particolare, sono soggette all’aliquota ridotta:
– del 5 per cento, quando sono collegate a prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
– del 10 per cento, quando sono collegate a prestazioni di trasporto di persone diverse dalle precedenti;
Le stesse prestazioni, invece, sono esenti fino al 31 dicembre 2016.
REGIME DI SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL’IVA (Art. 1, co. 4-quinquies).
Viene prevista l’estensione dell’applicazione della solidarietà nel pagamento dell’IVA tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, al settore dei combustibili per autotrazione.
Tuttavia, l’effettiva individuazione delle cessioni e prestazioni di settore da assoggettare al regime di solidarietà è demandata ad un apposito decreto ministeriale da adottare entro i prossimi 3 mesi.
TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE (Art. 2)
Sono modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA corrisposta sugli acquisti e per la registrazione delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
In sostanza, il diritto alla detrazione viene limitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Di fatto il termine per l’esercizio alla detrazione è ridotto di due anni.
Anche per la registrazione delle fatture e bollette doganali sono ridotti i termini, prevedendo che la stessa deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Con la Legge n. 97/2017 è stato risolto un importante dubbio circa la decorrenza delle suddette modifiche, precisando che i nuovi termini di esercizio della detrazione e di registrazione si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.
IVA SU SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO AGLI UNIVERSITARI
Attraverso una norma di interpretazione autentica viene chiarito che i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni costituiscono operazioni esenti.
Tenuto conto dell’oggettiva incertezza interpretativa, la norma fa salvi i comportamenti difformi pregressi, precisando che non si fa luogo al rimborso dell’IVA erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero di quella assolta sugli acquisti erroneamente detratta. Comunque deve essere operata la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.
AUMENTO ALIQUOTE IVA (Art. 9)
Viene modificata la disposizione che stabilisce l’incremento delle aliquote IVA, attraverso la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Rispetto alla previsione originaria, la manovra correttiva stabilisce un incremento più graduale.
In particolare, l’aliquota IVA 10% passerà:
– nel 2018 all’11,5%;
– nel 2019 al 12%;
– a decorrere dal 2020 al 13%.
L’aliquota IVA ordinaria dal 22%, invece, passerà:
– nel 2018 al 25%;
– nel 2019 al 29%;
– nel 2020 al 24%;
– a decorrere dal 2021 al 25% definitivamente.
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