Approvate le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, i quali, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Le Linee guida riguardano i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a: soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio di disoccupazione; soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati.
Le linee guida non riguardano, invece: i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale; i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari: non può essere superiore a dodici mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; non può essere superiore a dodici mesi per i soggetti disabili e svantaggiati (per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi).
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durala minima è ridotta ad 1 mese.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.
I tirocini suddetti possono essere promossi da parte: dei servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; degli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; delle istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; delle fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); dei centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; delle comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; dei servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; delle istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; dei soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ovvero accreditati ai servizi per il lavoro; dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro.
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa in materia di disabili e non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
I tirocinanti non possono: ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante; sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durala massima prevista. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
Per ospitare i tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
1. le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
2. le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
3. le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10 per cento, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50 per cento delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.
Detti soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti suddetti: un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti; tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, alle quali deve essere allegato un PFI per ciascun tirocinante.
Il soggetto promotore deve garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
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