Approvate le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, i quali, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
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Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento nel tirocinio. In particolare, fra i compiti del soggetto promotore c’è il favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio; fornire un’informativa preventiva, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante; provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale.
Fra i compiti del soggetto ospitante, invece: lo stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; designare un tutor del soggetto ospitante; garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature necessarie.
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dei soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
Il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFl. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto.
Al termine del tirocinio, sulla base del PFl e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFl.
E’ corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline regionali.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi. Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi. L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitarle anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.