In caso di accertamento delle imposte sui redditi emesso sulla base di indagini bancarie, è riconosciuto al contribuente il diritto a fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici. A fronte di ciò, il giudice è tenuto a dare riscontro analitico alle prove difensive, pena la cassazione della pronuncia (Corte di Cassazione – Sentenza 22 maggio 2017, n. 12830)
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti del contribuente avviso di accertamento, contestando maggiori ricavi, sulla base dei riscontri rilevati dai conti correnti bancari.
Il contribuente ha proposto ricorso, eccependo:
– la nullità dell’avviso di accertamento, per mancanza/vizio della delega alla sottoscrizione dello stesso, in considerazione della mancata allegazione della delega al funzionario firmatario;
– la nullità della decisione dei giudici tributari per omessa valutazione delle prove documentali “liberatorie” prodotte in giudizio.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Accogliendo il ricorso del contribuente, i giudici della Suprema Corte hanno affermato i seguenti principi in tema di accertamento ai fini delle imposte sui redditi:
– l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo al Fisco dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva;
– a fronte della presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente stesso può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
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