Solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto organizzativo della azienda, può costituire giustificato motivo di licenziamento
La vicenda nasce dal licenziamento di un lavoratore con mansioni di ausiliario addetto alla vendita in un supermercato, per inidoneità sopravvenuta alle mansioni derivante da ragioni di inabilità fisica. Tanto in primo grado, quanto in appello, era stata dichiarata l’illegittimità del recesso, in base alla considerazione che l’impedimento era di natura temporanea e comunque regredibile e che il lavoratore potesse essere adibito ad altre mansioni disponibili all’interno del supermercato, come emerso dalle testimonianze, per le quali non era richiesta alcuna movimentazione di pesi, anche inferiori a 5 kg.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, sostenendo che tutti i lavoratori presenti in azienda svolgevano mansioni promiscue di ausiliario addetto alla vendita e che i compiti di “segreteria” e di “assistenza clienti” non erano posizioni lavorative o compiti esclusivi.
Per la Suprema Corte, tali motivi di censura appaiono infondati perché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto organizzativo della azienda, può costituire giustificato motivo di licenziamento.
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