Con recente sentenza n. 13075 del 24 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha precisato che al fine di vincere la presunzione di maggior reddito derivante da prelevamenti e versamenti ingiustificati su conto corrente bancario, non è sufficiente l’indicazione dei nomi dei beneficiari, ma occorre una prova analitica che l’operazione è estranea a fatti imponibili.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente, accertando ricavi non dichiarati, in seguito alle verifiche sui conti correnti bancari, da cui ha rilevato prelevamenti ingiustificati.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno deciso l’annullamento dell’atto di accertamento, rilevando il superamento della presunzione di ricavi non dichiarati, in considerazione dell’indicazione dei nomi e della contiguità parentale dei beneficiari dei prelievi.
DISCIPLINA ACCERTAMENTI BANCARI
La disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi stabilisce una presunzione legale di ricavi non dichiarati, in relazione agli accertamenti basati sulle verifiche dei conti correnti bancari, con riferimento ai prelevamenti ed ai versamenti (per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili) ingiustificati, per i quali non sia indicato il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, qualora il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, precisando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
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