Linee guida per l’accesso alla “Voluntary disclosure bis”



Grazie alla riapertura dei termini, è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività estere e la regolarizzazione di altre violazioni fiscali di carattere nazionale commesse fino al 30 settembre 2016 – cd. “Voluntary disclosure-bis”. L’Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per la corretta applicazione di tale istituto nell’ambito della Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017.

La “Voluntary disclosure bis” consente di rimediare spontaneamente alle omissioni e irregolarità in materia di detenzione di attività finanziarie commesse fino al 30 settembre 2016.
Come nella precedente edizione, la procedura di collaborazione volontaria si distingue in:
– “voluntary internazionale”, che consente di regolarizzare violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, ovvero di omessa indicazione nella propria dichiarazione annuale dei redditi del valore degli investimenti e/o delle attività di natura finanziaria detenute all’estero;
– “voluntary nazionale”, che consente ai soggetti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, di definire le eventuali violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed ai contributi previdenziali.
Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, che si realizza con il pagamento delle somme dovute, dà diritto a significative attenuazioni delle sanzioni di natura amministrativa e, in presenza delle condizioni normativamente previste, ad esimenti penali per alcuni reati tributari, nonché per i reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio.


Sebbene siano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni e i chiarimenti relativi alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria, ecco alcune delle principali novità che interessano la “voluntary disclosure bis”:


– è più ampio l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie, nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, grazie alla sottoscrizione di accordi di scambio di informazioni secondo il modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016, da parte di “Paesi black list” (in particolare, tra i Paesi risultano inclusi Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra);


– rispetto alla precedente edizione, con la “voluntary disclosure bis” è possibile provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, tramite autoliquidazione, in base ai dati contenuti nell’istanza presentata. Il versamento può effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo, col pagamento della prima rata sempre entro il 30 settembre 2017. In ogni caso, per il pagamento spontaneo, non è possibile avvalersi della compensazione. È riconosciuta, comunque, la possibilità di non avvalersi dell’autoliquidazione delle somme dovute, innescando un procedimento da parte della competente struttura dell’Agenzia delle Entrate, ma con un incremento delle sanzioni da versare;


– l’istanza di accesso alla “voluntary disclosure bis” può essere presentata tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017, con possibilità di integrarla o trasmettere ulteriore documentazione e informazioni entro il 30 settembre 2017. A tal fine deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate col provvedimento n. 233984 del 30 dicembre 2016. Qualora l’istanza sia stata presentata utilizzando il precedente modello, entro il 30 settembre 2017 deve essere presentata “istanza di conferma” utilizzando il nuovo modello;


– i contribuenti che hanno già aderito alla procedura di collaborazione volontaria in base alla precedente edizione (cd. “voluntary disclosure”), possono accedere anche alla “voluntary disclosure bis”, ma soltanto in relazione ad un diverso segmento (internazionale o nazionale) di quello già oggetto dell’istanza presentata in occasione della precedente edizione. Quindi, coloro che hanno optato per la “voluntary disclosure internazionale” possono aderire alla “voluntary disclosure bis nazionale” e viceversa.





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