Ulteriori precisazioni dell’Inps in relazione alla classificazione previdenziale di gelaterie e pasticcerie.
In caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, in conformità al principio generale per cui è sempre prevista in tale ipotesi la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi, se una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività di produzione e di vendita siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, devono essere aperte due distinte posizioni contributive:
– una nel settore artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione;
– una seconda nel settore commercio, con C.S.C. “7.02.01” e codice Ateco2007 “47.24.20”, per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.
Laddove, però, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di pubblico esercizio, all’ulteriore posizione contributiva va, invece, attribuito il C.S.C. “7.05.04”, il codice Ateco2007 “56.10.30” e il codice di autorizzazione “9P”, avente il significato di “contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi”. Peraltro, tale ultima distinta classificazione deve essere comunque adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l’attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di Pubblico esercizio.
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