La Legge di conversione della “Manovra correttiva 2017” conferma la strada intrapresa per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni attraverso l’applicazione di regole più stringenti per l’utilizzo dei crediti (art. 3 del D.L. n. 50 del 2017, conv. con modif. in Legge n. 96 del 2017).
RIDUZIONE DELLA SOGLIA DI CREDITO
Una delle principali novità, riguarda la riduzione da 15.000 euro a 5.000 euro della soglia oltre la quale l’utilizzo del credito in compensazione in F24 è subordinato all’ottenimento del visto di conformità.
A decorrere dal 24 aprile 2017, dunque, i contribuenti che intendono utilizzare, tramite modello F24, in compensazione orizzontale, i crediti relativi a:
– imposte sui redditi e alle relative addizionali,
– ritenute alla fonte,
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
– IRAP,
– IVA annuale o infrannuale,
per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni o istanze del credito IVA infrannuale, dalle quali emerge il credito.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che effettuano il controllo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione o istanza, anche da parte dell’organo di revisione contabile che attesti l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.
Si evidenzia che la limitazione interessa soltanto le compensazioni orizzontali, vale a dire la compensazione di debiti e crediti di diversa natura (ad esempio, un debito IRPEF con un credito IVA oppure un debito IRAP con un credito IRES). La soglia, quindi, non si applica quando la compensazione, ancorchè effettuata in F24, riguarda crediti e debiti della stessa natura (ad esempio, il debito IVA da liquidazione periodica con il credito IVA annuale).
In sede di conversione, l’obbligo di apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione alternativa per le società ed enti sottoposte a controllo contabile, in relazione a crediti oltre i 5.000 euro, è stato esteso alle istanze IVA credito infrannuale.
Resta invariata la soglia di 50.000 euro prevista per le start-up innovative, durante il periodo di iscrizione nella corrispondente sezione speciale del registro delle imprese.
ACCERTAMENTO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI
Sempre con la Legge di conversione, viene inserita la previsione per cui in caso di utilizzo in compensazione del credito senza l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione, ovvero in caso di visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni, attraverso apposito atto di recupero motivato.
Il predetto atto di recupero deve essere notificato con le modalità previste per gli atti di accertamento tributari.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’F24
Per quanto concerne le modalità di esecuzione del pagamento del modello F24 in presenza di una compensazione orizzontale, viene confermato l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per la trasmissione dell’F24 telematico, a prescindere dall’ammontare del credito utilizzato in compensazione.
In altre parole, è stata eliminata la franchigia di 5.000 euro entro la quale era consentita la presentazione del modello F24 contenente compensazioni con modalità differenti (ad esempio, tramite i servizi di home-banking).
D’altra parte, però, viene anticipato il termine dal quale è possibile utilizzare il credito IVA, sia annuale che infrannuale. Per effetto della modifica, il credito spettante può essere speso a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale. In precedenza il termine iniziale era dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale.
Infine, viene esclusa la possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione per il pagamento di somme dovute sulla base di atti di accertamento tributario ovvero somme iscritte a ruolo.
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