Manovra correttiva 2017: nella legge di conversione, trattamenti di integrazione salariale e ape sociale




In sede di conversione in legge del DL n. 50/2017 è stato inserito l’articolo 55-quater in materia di trattamenti di integrazione dalariale.


In particolare, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo; per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del D.L. 50, i sei mesi decorrono dalla predetta data.
Nessuna novità nella legge di conversione per l’Ape sociale. Pertanto, le attività lavorative di cui all’allegato C della Legge di stabilità 2017 – industria estrattiva, edilizia e manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti – si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza del pensionamento, le medesime attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Confermate anche le disposizioni in materia di Durc. Il documento di regolarita contributiva nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità. Nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
Quanto ai premi di produttività, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Relativamente alla quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.





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