Di seguito le novità in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (artt. 43 – 46- sexies, D.L. n. 50/2017).
Nello specifico:
– prorogata fino al 31 dicembre 2018 (precedentemente 31 dicembre 2017) la presentazione alla pubblica amministrazione delle istanze, dei contratti e dei documenti per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
– in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 97/2017), i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere della spesa massima autorizzata di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013;
– con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell’8 per mille dell’IRPEF entro il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo;
– al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, in occasione dell’erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale, il Ministero dell’interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l’erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta;
– godono delle esenzioni fiscali (IRPEF, IRES, IRAP, ICI), previdenziali e contributive:
– le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015 (precedentemente pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento);
– le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016;
– qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta nella misura del 70% e dell’80% della spesa sostenuta, spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari;
– prorogate fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
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