Ai fini della prova della notifica avvenuta mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è ammissibile la presentazione dei soli avvisi di ricevimento (Corte di Cassazione – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15787).
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agente della Riscossione avverso la decisione della CTR con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un estratto di ruolo e di nove cartelle di pagamento, per IRPEF, contributo ed IRAP dovuti, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che l’Agente della Riscossione, al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle, non poteva limitarsi a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ma doveva produrre “una copia (o quantomeno della matrice) della cartella impugnata”, integrale.
La Cassazione ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Inoltre, ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento “si perfeziona con la ricezione del destinatario, data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Quindi, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è,ai fini che interessano, equipollente alla prima.
Link all’articolo originale