Nuovo Regolamento elezione RSU/RLSSA nella NETTEZZA URBANA (Aziende Municipalizzate)





Siglato il 7/6/2017, tra l’UTILITALIA, la CISAMBIENTE, la LEGACOOPSERVIZI e la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI UIL, la FIADEL, l’accordo di rinnovo del Regolamento che disciplina l’elezione della RSU e dei RLSSA e del relativo calendario, valido per la tornata elettorale 2017.


Le parti convengono l’allegato calendario, valido per la tornata elettorale 2017.



































3/5/2017 Indizione attivata.
Entro il 10/6/2017 Informazione da parte di Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi alle imprese associate.
Entro il 14/7/2017 Attivazione della procedura da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti con comunicazione scritta alla Direzione aziendale.
Entro il 10/9/2017 Designazione dei componenti della commissione elettorale con comunicazione scritta, anche non congiunta, alla Direzione aziendale da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie.
Dal 10/9/2017 al 5/10/2017 Termini per la presentazione delle liste elettorali da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. di cui all’articolo 2 del Regolamento 7/06/2017.
Dall’11 al 18/9/2017 Convocazione della commissione elettorale da parte della direzione aziendale per gli adempimenti operativi – organizzativi.
6/10/2017 Integrazione dei componenti della commissione elettorale ai sensi dell’art. 5 comma 1.
7/10/2017 Affissione delle liste in bacheca.
Dal 7/10/2017 al 13/10/2017 Inoltro da parte della Direzione aziendale alla commissione elettorale dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto.
25 e 26/10/2017 Svolgimento delle votazioni.
11/11/2017 Entrata in carica degli RSU/RLSSA.


Regolamento per le elezioni delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A.


Nelle aziende aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti sono indette in un’unica data le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.) a iniziativa delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
La data delle elezioni è comunicata per iscritto dalle predette Segreterie nazionali alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti nonché ad Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi con un preavviso di almeno quattro mesi.
Utilitalia, Cisambiente e Legacoopservizi, oltre a darne comunicazione alle aziende associate, provvederanno conseguentemente a indicare, per iscritto, alle predette Segreterie nazionali, le eventuali altre Associazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL.
Le elezioni della R.S.U. e dei RLSSA si svolgono ogni tre anni.
La Commissione elettorale in ogni azienda è unica per entrambe le elezioni.
La RSU e i RLSSA eletti o subentrati (in ordine di preferenza tra i non eletti nella lista del dimissionario) nel corso del triennio di vigenza della RSU e dei RLSSA restano in carica sino al termine del triennio stesso, dopo il quale hanno corso le nuove elezioni nazionali triennali.
Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell’azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.
Se l’azienda opera in territorio extra comunale è obbligo suddividere, per valorizzare la vicinanza dei rappresentanti con i rappresentati, l’elezione della RSU in più collegi elettorali corrispondenti ai siti produttivi o alle aree vaste, mantenendo obbligatoriamente inalterato il criterio di rappresentanza proporzionale tra numero di dipendenti e il numero delle RSU elette nel complessivo numero di tutte le RSU del perimetro aziendale.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..
Qualora tale quorum non sia raggiunto, le Organizzazioni sindacali promotrici, sulla base di tale esito certificato dalla Commissione elettorale, reiterano la procedura elettorale per la sua conclusione entro i 30 giorni successivi alla prima votazione.
Nel caso che il quorum non sia raggiunto, nonostante la reiterazione della procedura, la rappresentanza e la titolarità negoziale è esercitata momentaneamente in forma esclusiva delle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
L’elezione, reiterata per la terza volta, è valida ove alle stessa abbia preso parte almeno il 33% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..





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