OICR esteri: attestazione del requisito di vigilanza




La SEC non rilascia un’attestazione dalla quale si evince che gli adviser sono sottoposti a vigilanza, al fine della non applicazione della ritenuta, si ritiene sufficiente la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano (ovvero all’intermediario depositario delle quote) della copia del “Form ADV” e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E)

Nell’interpello l’istante ritiene che la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list e che ai fini dell’individuazione degli OICR esteri, si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché all’assimilabilità delle finalità d’investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani e che, comunque, è necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
A tal fine, la società di gestione del fondo immobiliare o l’intermediario depositario delle quote di partecipazione del medesimo fondo acquisiscono l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la sussistenza del requisito della vigilanza.
Pertanto, nel presupposto che il Fondo estero in oggetto abbia le medesime finalità di investimento di un OICR italiano, viene chiesto se per effetto della descritta registrazione alla SEC si consideri soddisfatto in capo a GP il requisito della vigilanza prudenziale richiesto dalla normativa fiscale.
In tale ipotesi, inoltre, l’istante chiede di precisare come detto requisito debba essere dimostrato posto che non si dispone di una lettera di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione rilasciata dall’autorità di vigilanza estera.
Nel caso di specie, il general partner del Fondo si qualifica come relying adviser (investment adviser) e gli stessi sono congiuntamente registrati presso la SEC secondo il modello umbrella registration, pertanto, si considerano soggetti a vigilanza prudenziale ai fini dell’applicazione della non imponibilità dei proventi, corrisposti al Fondo Cayman dal fondo immobiliare italiano. Ciò posto, tenuto conto che la SEC non rilascia un’attestazione dalla quale si evince che gli adviser sono sottoposti a vigilanza, al fine della non applicazione della ritenuta, si ritiene sufficiente la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano (ovvero all’intermediario depositario delle quote) della copia del “Form ADV” e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la SEC.
Resta fermo che l’applicazione del regime di non imponibilità è subordinata alle risultanze rinvenibili dal sito ufficiale dell’autorità di vigilanza statunitense (SEC).





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