Con la recente Sentenza n. 12278 del 17 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe ONLUS, qualora risulti impossibile accertare l’utilizzo degli avanzi di gestione per le finalità previste dallo statuto, a causa dell’omessa regolare tenuta delle scritture contabili.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso provvedimento di cancellazione dall’anagrafe ONLUS in seguito all’accertamento del fatto che la presenza e la conformità “formale” delle clausole statutarie alla normativa in tema di ONLUS non era stata accompagnata dalla reale osservanza della previsione del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, poiché la documentazione attestante i criteri adottati per il rimborso delle spese sostenute dai volontari che effettuavano l’attività di trasporto degli anziani era mancante o generica, era inoltre stata riscontrata l’omessa redazione del bilancio e del rendiconto annuale ed altre irregolarità.
Incorrendo in errore di fatto, i giudici tributari hanno disposto l’annullamento del provvedimento di cancellazione sostenendo che la normativa statale non reca alcuna prescrizione che imponga alle ONLUS la gratuità delle prestazioni rese a terzi.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione in virtù dell’errore di fatto in cui sono incorsi i giudici tributari, per aver pretermesso di esaminare le questioni sulle quali è basato l’accertamento (non corretta redazione del rendiconto annuale; conservazione del tutto parziale delle ricevute emesse; difetto di trattamento paritetico del rapporto associativo), dando invece rilievo al principio di non necessaria gratuità delle prestazioni erogate dalla ONLUS.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, i giudici della Suprema Corte hanno affermato, peraltro, che sono ONLUS: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente alcuni requisiti formali, tra cui il reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali.
Detti requisiti non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione.
La necessaria previsione statutaria, tuttavia non esaurisce le incombenze necessarie al godimento dello status di ONLUS, che presuppone anche il concreto ed effettivo rispetto di quanto stabilito nello statuto, di modo da consentire la verifica della perdurante sussistenza dei presupposti di legge associati alla categoria in esame.
Ne consegue, in caso di omessa regolare tenuta delle scritture contabili, che renda impossibile accertare l’utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo statuto, l’esercizio dell’attività nei confronti di persone socialmente svantaggiate e la democraticità della gestione, la cancellazione dall’anagrafe ONLUS.
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