Definite le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, pienamente operativo dal 22 febbraio 2017.
Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il Fondo assicura a favore dei lavoratori dei Gruppi, esclusi i dirigenti, la prestazione di un assegno ordinario, purché la citata riduzione o sospensione sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo. L’assegno è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. I termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 22 febbraio 2017 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017.
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2017 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Circa le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario, la procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS. Tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto è possibile accedere alla sezione Servizi per aziende e consulenti, una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio CIG e Fondi di solidarietà> Fondi di solidarietà.