Parte Economica dell’accordo di rinnovo del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari





Siglato, il giorno 27/7/2017, tra l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese e la Fisascat-Cisl, la Flai-Cgil e la Uiltucs-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie valido dall’1/1/2017 al 31/12/2019. Da luglio i primi aumenti retributivi.


 


Aumenti Economici
Le parti concordano che l’incremento salariale, per il triennio 2017/2019, a regime, è pari a € 65,00 al VI livello.


Di seguito si concorda la seguente tabella salariale:
















































Livelli

Paga conglobata mensile dal 1/7/2017

Paga conglobata mensile dal 1/7/2018

Paga conglobata mensile dal 1/7/2019

Quadro 2.072,94 2.114,76 2.158,58
1 1.987,00 2.016,97 2.057,81
2 1.747,72 1.779,75 1.813,31
3 1.671,17 1.700,89 1.732,02
4 1.513,51 1.538,43 1.564,53
5 1.448,29 1.471,25 1.495,30
6 super 1.417,37 1.439,44 1.462,56
6 1.383,53 1.404,53 1.426,53
7 1.330,31 1.349,71 1.370,03


 


Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a tredici scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per il personale a tempo indeterminato;
b) dalla data di decorrenza dei 190 giorni di cui agli artt. 31 e 34 per il personale a tempo indeterminato a prestazione ridotta.


Gli importi degli scatti in cifra fissa sono rideterminati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure a decorrere dall’1/7/2017:






























Livello

Importo

Quadri 30,45
1 29,40
2 27,30
3 27,30
4 26,25
5 26,25
6 super 25,20
6 25,20
7 25,20


Maggiorazioni per lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 48 del presente contratto, saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 35% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40.a ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata.
Le ore straordinarie di lavoro prestate ne giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 42%.
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un suo reparto, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi – vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
– 42% per le ore di lavoro prestate la domenica;
– 42% per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
– 50% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.





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