Parte normativa del CCNL istituti investigativi e di sicurezza




Si propone una sintesi della parte normativa del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza.

Queste le alcune dellenovità:

Classificazione del personale
Ai livelli esistenti viene aggiunto il 7° che comprende tutti i lavoratori con mansioni del 6° livello per i primi 24 mesi.

Scatti di anzianità
Al personale in servizio vengono riconosciuti fino a sei scatti triennali e non più cinque scatti biennali.
Lo scatto di anzianità si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione con il presente CCNL.

Apprendistato professionalizzante
La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante prevede una durata massima di due anni per i livelli di inquadramento dal 2° al 7°. Mentre il trattamento economico è così stabilito:
– 5° livello: il 70% della retribuzione al 1° anno e il 90% al 2° anno
– 6° livello: il 80% della retribuzione al 1° anno e il 90% al 2° anno
– 7° livello: l’85% della retribuzione al 1° anno e il 95% al 2° anno.
Per i livelli dal 2° al 4° verrà corrisposta la retribuzione corrispondente a due livelli inferiori.
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.

Part time
L’orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time viene fissato in due ore settimanali e non più in 6 ore settimanali. Diversamente, l’orario minimo giornaliero continua ad essere pari a 2 ore.


 


Contratto a Tempo Determinato
Le aziende possano assumere nell’anno solare una percentuale di lavoratori a termine del 45% dell’organico in forza al principio di detto anno.

Ente bilaterale
Riconfermato il contributo da versare all’Ente bilaterale:
– 0,70% a carico del datore di lavoro;
– 0,30% a carico del lavoratore.
Le suddette trattenute sono valide anche i lavori con rapporto di collaborazione.
Si ricorda che la percentuale sopra riportata dovrà essere erogata dalle aziende fino a 250 dipendenti, mentre per quelle da 251 dipendenti in poi la quota a carico dell’azienda sarà 0,40%.






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