13 giu 2017 Seguono alcuni aspetti normativi del rinnovo contrattuale avvenuto il 23/5/2017, tra l’ANPIT, l’AIAV aderente ANPIT, la CIDEC, l’UNICA, la CONFIMPRENDITORI, la PMI Italia, l’UAI-TCS e la CISAL Terziario con l’assistenza di CISAL, per i settori di applicazione del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi, con validità dall’1/5/2017.
Contratto a tempo parziale: lavoro supplementare
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
– contenuto entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro a tempo parziale;
– motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
– richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Maggiorazione per Supplementare Prolungato
|
Descrizione del Lavoro Supplementare |
Preavviso Normale |
Richiesta Tempestiva |
Richiesta Urgente |
A |
Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale |
25% |
28% |
31% |
B |
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale |
27% |
30% |
33% |
C |
In regime diurno in giorno di riposo |
– |
– |
– |
D |
In regime diurno in giorno festivo |
– |
– |
– |
E |
In regime notturno in giorno feriale |
36% |
39% |
42% |
F |
In regime notturno in giorno di riposo |
– |
– |
– |
G |
In regime notturno in giorno festivo |
– |
– |
– |
Maggiorazione per Supplementare Spezzato
|
Descrizione del Lavoro Supplementare |
Preavviso Normale |
Richiesta Tempestiva |
Richiesta Urgente |
A |
Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale |
28% |
31% |
34% |
B |
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale |
30% |
33% |
36% |
C |
In regime diurno in giorno di riposo |
33% |
36% |
39% |
D |
In regime diurno in giorno festivo |
35% |
38% |
41% |
E |
In regime notturno in giorno feriale |
39% |
42% |
45% |
F |
In regime notturno in giorno di riposo |
39% |
42% |
45% |
G |
In regime notturno in giorno festivo |
41% |
44% |
47% |
Clausole Elastiche:
Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nel contratto a Tempo Parziale, nei limiti del 10% del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore, nel rispetto di un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e con il riconoscimento, per le ore variate, di una maggiorazione della retribuzione del 5%, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro, potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto individuale di lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del lavoratore, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% per le ore variate. La variazione, ordinariamente, potrà modificare la collocazione temporale fino al limite del 25% del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili:
Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 giorni lavorativi, entro il limite del 10% del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore ordinarie richieste, per il tempo di 3 mesi, la retribuzione oraria maggiorata del 5%, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R. Superato tale periodo, in costanza di variazione dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti.
Variazioni in aumento più estese potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto individuale di lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del lavoratore, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 giorni lavorativi, il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive entro il limite del 25% del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa. Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica concordata e permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporta l’automatico riconoscimento di maggiorazioni.
Contratto a tempo Determinato
E’ ammessa l’apposizione del termine, che potrà essere prorogato con il consenso del lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi).
Lavoro Intermittente
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato e a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello.
Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente.
Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo determinato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo determinato per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione prevista in Tab. 1) che comprende:
– 1/173° della P.B.N.C.M. e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale convenzionale;
– 1/173° del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie;
– 1/173° dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;
– l’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
Premesso quanto sopra, si riporta la sintesi della retribuzione da riconoscere al Lavoratore Intermittente con contratto fino a 12 mesi, alla quale dovrà essere aggiunta ogni altra voce pattuita tra le Parti “ad personam“.
Tab. 1): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo determinato
Descrizione |
Livello D2 |
Livello D1 |
Livello C2 |
Livello C1 |
a) Aliquota oraria P.B.N.C.M. |
5,6620 |
6,2282 |
6,7944 |
7,3606 |
b) Aliquota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (Convenzionale) |
0,5797 |
0,6092 |
0,6536 |
0,7029 |
c) Aliquota oraria Indennità di Mancata Contrattazione |
0,3255 |
0,3575 |
0,3895 |
0,4269 |
d) Aliquota oraria Rateo di tredicesima mensilità |
0,5201 |
0,5698 |
0,6207 |
0,6720 |
e) Aliquota oraria Rateo di ferie |
0,5201 |
0,5698 |
0,6207 |
0,6720 |
f) Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. |
0,2023 |
0,2023 |
0,2023 |
0,2023 |
Totale (a – f) retribuzione omnicomprensiva oraria lorda |
7,8097 |
8,5368 |
9,2810 |
10,0365 |
Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo indeterminato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo indeterminato, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione prevista in Tab. 2) che comprende:
– 1/173° della P.B.N.C.M. e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale convenzionale;
– 1/173° del Rateo di tredicesima mensilità;
– 1/173° dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;
– 1/173° dell’Indennità Sostitutiva (convenzionale) di preavviso contrattuale;
– l’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
Premesso quanto sopra, si riporta la sintesi della retribuzione contrattuale da riconoscere al Lavoratore Intermittente con contratto a tempo indeterminato, alla quale dovrà essere aggiunto 1/173° degli eventuali Aumenti periodici d’anzianità, nonché ogni altra voce pattuita “ad personam” tra le Parti.
Tab. 2): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo indeterminato
Descrizione |
Livello D2 |
Livello D1 |
Livello C2 |
Livello C1 |
a) Aliquota oraria P.B.N.C.M. |
5,6620 |
6,2282 |
6,7944 |
7,3606 |
b) Aliquota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (Convenzionale) |
0,5797 |
0,6092 |
0,6536 |
0,7029 |
c) Aliquota oraria Indennità di Mancata Contrattazione |
0,3255 |
0,3575 |
0,3895 |
0,4269 |
d) Aliquota oraria Rateo di tredicesima mensilità |
0,5201 |
0,5698 |
0,6207 |
0,6720 |
e) Aliquota oraria Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso |
0,2836 |
0,3106 |
0,3384 |
0,3663 |
f) Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. |
0,2023 |
0,2023 |
0,2023 |
0,2023 |
Totale (a – f) retribuzione omnicomprensiva oraria lorda |
7,5731 |
8,2776 |
8,9987 |
9,7309 |
Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’”Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente Tabella.
Liv. D2 |
Liv. D1 |
Liv. C2 |
Liv. C1 |
1,741 |
1,902 |
2,068 |
2,234 |
Apprendistato Professionalizzante
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 e superare i 36 mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 mesi.
Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione dell’Apprendistato professionalizzante sarà conforme alla seguente Tabella.
Inquadramento Finale |
Primo Periodo |
Livello d’inquadramento e retribuzione |
Secondo Periodo |
Livello d’inquadramento e retribuzione |
Durata Totale |
A2 |
18 mesi |
B1 |
18 mesi |
A3 |
36 mesi |
A3 |
18 mesi |
B2 |
18 mesi |
B1 |
36 mesi |
Op. di Vendita di 1a Cat. |
18 mesi |
Op. di Vendita di 3a Cat. |
18 mesi |
Op. di Vendita di 2a Cat. |
36 mesi |
B1 |
18 mesi |
C1 |
18 mesi |
B2 |
36 mesi |
B2 |
18 mesi |
C2 |
18 mesi |
C1 |
36 mesi |
Op. di Vendita di 2a Cat. |
18 mesi |
80% di Op. di Vendita di 3a Cat. |
18 mesi |
90% di Op. di Vendita di 3a Cat. |
36 mesi |
C1 |
16 mesi |
D1 |
16 mesi |
C2 |
32 mesi |
C2 |
15 mesi |
D2 |
15 mesi |
D1 |
30 mesi |
D1 |
14 mesi |
80% di D2 |
14 mesi |
90% di D2 |
28 mesi |
La contrattazione individua le figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, aventi contenuti e competenze analoghe e ad esso sovrapponibili, la cui durata dell’Apprendistato potrà essere superiore a 36 mesi.
Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:
– in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 mesi di calendario dalla data di prima assunzione;
– mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti (dal livello D1 al Quadro A1).
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento) dei lavoratori qualificati in servizio.
Se un’azienda ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
L’Azienda con più di 50 Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.
Lavoratori di prima assunzione
Per l’attivazione delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione, le Parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di conformità all’Ente Bilaterale di Categoria, integrando la documentazione con le seguenti:
a) dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
b) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al termine del percorso formativo, delle mansioni compiutamente espletande e del relativo livello.
Presentandosi il rispetto delle condizioni previste, l’Ente Bilaterale di Categoria emetterà Parere di Conformità contrattuale delle Condizioni d’Ingresso, che le Parti potranno quindi attivare.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il lavoratore può essere inquadrato nel livello immediatamente inferiore, rispetto a quello riferibile alle mansioni espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Tabella 2).
Livello iniziale |
Durata Complessiva Generalità Lavoratori |
Durata Complessiva Figure artigianato |
Livello di approdo |
A3 |
18 |
34 |
A2 |
B1 |
18 |
34 |
A3 |
B2 |
18 |
34 |
B1 |
C1 Op. di Vendita 2° Cat. |
18 |
34 |
B2 Op. di Vendita 1° Cat. |
C2 Op. di Vendita 3° Cat. |
16 |
28 |
C1 Op. di Vendita 2° Cat. |
D1 |
15 |
24 |
C2 |
D2 |
14 |
20 |
D1 |