CU 2017, applicazione delle Convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata per i residenti in Canada e Brasile e relativa tassazione preventiva per l’anno corrente (INPS – Messaggio 31 maggio 2017, n. 2239).
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha reso disponibile, già a partire dal 28 febbraio 2017 la Certificazione unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2016. Per i pensionati residenti all’estero è stata assicurata la possibilità anche di richiedere la Certificazione Unica, fornendo i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039 – 06.59058000 – 0039 – 06.59053132.
Per le pensioni totalmente esentate da imposizione in Italia, in applicazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, l’importo del reddito totalmente esentato viene indicato, fra parentesi, con il codice BW nelle annotazioni della CU 2017, preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito”.
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile prevede per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti ad €. 4.517,12, per l’anno d’imposta 2016, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria).
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari ad €. 8.186,21 per l’anno d’imposta 2016, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.
In tali casi, per le pensioni parzialmente esentate, nella Certificazione unica 2017 l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente, valorizzato in euro, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito” mentre nella sezione “dati fiscali”, alla voce “redditi da pensione”, è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente.
Per il periodo d’imposta 2017, al fine di limitare gli importi dei conguagli a debito derivanti dalla tassazione a consuntivo e i conseguenti disagi ai pensionati, fiscalmente residenti in Brasile e Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, è stata calcolata in via provvisoria la tassazione dovuta per l’anno corrente, in modo da distribuire su un numero di rate più ampio il debito fiscale.
In particolare: per le pensioni di importo annuo fino a € 18.000,00 lordi, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente al 60% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo consueto conguaglio a consuntivo di fine anno); per le pensioni di importo annuo superiore a € 18.000,00 lordi annui, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente all’80% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo consueto conguaglio a consuntivo di fine anno).
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