Si forniscono precisazioni sulle prestazioni di accompagnamento a pensione.
Per l’accesso alla prestazione di esodo è necessario il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza. Le modalità di accesso al pensionamento alle quali è finalizzata la prestazione suddetta sono: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione anticipata o di vecchiaia (art. 24, co. 15-bis, L. n. 214/2011).
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti non può essere esercitata al momento dell’accesso all’esodo in quanto non sono stati ancora raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti.
In ogni caso, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo.
Non può essere accolta la domanda di prestazione di esodo finalizzata alla pensione anticipata laddoce il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità, in quanto queste prestazioni non possono essere trasformate in pensioni anticipate.
La prestazione di esodo finalizzata alla pensione di vecchiaia è compatibile con la pensione di invalidità ovvero con l’assegno ordinario di invalidità.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di prestazione di invalidità, raggiunga, entro il periodo massimo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, prima i requisiti per la pensione anticipata e poi quelli della pensione di vecchiaia, la certificazione deve essere emessa con riferimento a tale ultima prestazione e il soggetto permarrà nella prestazione di esodo fino al compimento del requisito della pensione di vecchiaia.
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