Precisazioni sulla nozione di unità produttiva nell’edilizia




Si forniscono precisazioni sul concetto di unità produttiva nel settore edile.

Nello specifico, per qualificare un cantiere come unità produttiva, tale cantiere deve avere una durata di almeno trenta giorni.
Per i cantieri che costituiscono unità produttiva, dunque, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro deve essere effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che possono fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni. Resta fermo che la verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.


Al contrario, nell’ipotesi in cui un cantiere abbia una durata inferiore a trenta giorni e non sia quindi qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.
Con riferimento alla nozione di unità produttiva, si rammenta che quest’ultima lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.





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