Forniti chiarimenti sulla detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, in particolare sulla modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello Redditi Persone Fisiche 2017 (Agenzia entrate – risoluzione n. 67/2017).
Qualora il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, riconosca al contribuente l’agevolazione fiscale (detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit), il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare:
– nel modello 730/2017, l’importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”); lo stesso importo non deve essere inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”) e va barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit;
– nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 denominata “Tassazione ordinaria” del medesimo rigo RC4;
– in caso di dichiarazione precompilata, il contribuente deve provvedere alla sua modifica eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata “Somme imposta sostitutiva” del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata “Tassazione ordinaria”.
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