Prestazioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscana




Pubblicato il Regolamento 2017 delle prestazioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscana (EBRET) di livello regionale.

In conformità con quanto deliberato dal Cda lo scorso 23 maggio, è stato pubblicato il Regolamento 2017 delle prestazioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscana (EBRET).
L’adesione all’EBRET è prevista per tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrino nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato sottoscritti dalle Parti costituenti; sono escluse dall’adesione le imprese edili che applicano il CCNL delle Costruzioni.
Confermate le tipologie di intervento: sono previsti contributi per acquisto di testi scolastici (con contributo massimo elevato a 170 euro), innovazione aziendale, ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali, astensione per maternità (con contributo massimo elevato a 1.600 euro).
Possono richiedere le prestazioni di livello B “Regionale” le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 almeno per le ultime 24 mensilità dovute o che – nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti da meno di 24 mesi – abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l’obbligo di adesione all’EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l’impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.
Le richieste di contributo dovranno essere esclusivamente redatte secondo la modulistica dell’EBRET o – in alternativa, ove possibile – in forma telematica tramite la procedura EBRET ON LINE.
Tutta la documentazione che comprende sottoscrizioni deve essere inviata in originale cartaceo o per pec all’indirizzo ebret@pec.it.
Ogni mese le aziende sono tenute ad effettuare il versamento su F24 con codice EBNA. Tale versamento si calcola sommando per ogni lavoratore in forza nel mese (sono esclusi i lavoratori a domicilio) la cifra fissa di 7,65 euro + lo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale dei lavoratori, di cui lo 0,15% è a carico dei lavoratori stessi.
Su DM10, con codice M980, occorre inoltre versare la quota di solidarietà del 10% prevista dalla Legge 103/1991; essa va calcolata su un imponibile mensile di euro 2,27.
Le sole imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 proseguono a versare 125 euro annui, in ragione dell’applicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle prestazioni loro erogate. La relativa quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte dal contributo. Per le sole imprese rientranti in questa categoria il codice M980 da versarsi su DM10 come quota di solidarietà va calcolato su un imponibile mensile di euro 5,04.





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