Al fine di rilasciare le autorizzazioni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, sono stati inseriti nuovi campi nell’anagrafica del dichiarante e dell’impresa oggetto delle prescritte verifiche dei modelli di autocertificazione antimafia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare 07 giugno 2017, n. 7).
Il requisito in questione non sussiste o cessa di sussistere in capo ai soggetti qualora siano oggetto di un’informativa antimafia interdittiva.
Dal 1° gennaio 2015 le verifiche in questione sono effettuate tramite accesso alla “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” (sistema SI.CE.ANT.).
Sempreché non vi sia stata comunicazione antimafia immediata in esito alla consultazione della banca dati, il Prefetto rilascia la predetta comunicazione entro 30 giorni dalla data di consultazione. Tuttavia, decorso il termine di trenta giorni, le Amministrazioni procedono al rilascio di autorizzazioni “anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione”. Resta inteso, tra l’altro, l’obbligo di procedere alla revoca di un provvedimento autorizzatorio qualora la comunicazione prefettizia, pur pervenuta successivamente, attesti la sussistenza di un’interdittiva antimafia.
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