Ai fini IRAP, il contribuente deve presentare l’istanza di rimborso, illegittimamente versata, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (Corte di Cassazione – Ordinanza 19 aprile 2017, n. 9935).
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, avverso la decisione della CTR che ha ritenuto che il rimborso IRAP andava chiesto nel termine di 48 mesi dal versamento della rata che si ritiene indebitamente versata.
La ricorrente ritiene che la disciplina sul rimborso di versamenti diretti si applica solo nei casi di indebito pagamento (di imposta) dovuto a mero errore materiale, e non già ai casi di imposta versata giustamente al momento del pagamento, ma diventata indebita successivamente, a ragione dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale. Caso che invece seguirebbe la regola della prescrizione ordinaria decennale.
Secondo la Corte di Cassazione, in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata; infatti, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, “per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi”; inoltre l’imposta dovuta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” e “la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi”.
Poi, in base al principio di diritto che afferma che “nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario”, non può darsi rilievo alla sopravvenuta decisione della Corte costituzionale. Sebbene tale orientamento abbia riguardo alla caducazione di una norma per contrasto con il diritto europeo, il principio vale anche nel caso di caducazione dovuta a contrasto con la Costituzione, per l’analogia di ratio.
Invero, né la natura del tributo, né il fatto che il diritto al rimborso discenda da una decisione della Corte costituzionale sono circostanze idonee ad escludere l’applicazione del termine decadenziale ed a far luogo, in sua vece, al termine ordinario di prescrizione.
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