Nulla l’iscrizione di ipoteca sul bene immobile se non viene concessa la possibilità per il contribuente di esporre le sue ragioni a difesa (Corte di cassazione – ordinanza 14 giugno 2017, n. 14852).
In tema di riscossione coattiva delle imposte è stato più volte precisato che l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, determinato in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
In caso contrario, l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declatoria giudiziale d’illegittimità.
Risulta quindi illegittima l’iscrizione d’ipoteca se non viene inviata alla parte contribuente la comunicazione preventiva che lo metta in condizione di evitare l’evento pregiudizievole dell’iscrizione del gravame, anche attraverso l’adempimento spontaneo del debito sottostante all’iscrizione ipotecaria.
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