Se la contabilità non è attendibile lo stabilimento balneare è soggetto ad accertamento




Valida la ricostruzione extracontabile del reddito di uno stabilimento balneare se presenti elementi idonei a fondare una presunzione qualificata di maggior reddito (Corte di cassazione – sentenza 30 maggio 2017, n. 13561).

È quindi legittimo il ricorso all’accertamento analitico induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, se rileva maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.


Infatti nell’avviso di accertamento, che aveva interessato lo stabilimento balneare, erano state evidenziate molteplici circostanze concernenti la modesta entità del reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, l’utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura sensibilmente superiore a quella indicata nello studio di settore, le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, la presenza di villeggianti anche durante la settimana; tutti elementi rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l’accertamento analitico induttivo effettuato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.





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