Settore cinematografico: modifiche e integrazioni al credito d’imposta




In gazzetta ufficiale i due decreti del 19 aprile 2017 del Mibact che recano integrazioni e correzioni in materia dei crediti d’imposta riconosciuti agli operatori dei due comparti quello dellaproduzione cinematograficae del cinema audiovisivo.


 


Con i decreti in oggetto vengono introdotte disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d’imposta nel settore della produzione cinematografica e nel settore del cinema audiovisivo.
Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d’imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive.
L’aliquota del credito d’imposta è fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d’imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cine-audiovisivo, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti:
a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala;
b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell’opera;
c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all’art. 8 del decreto legislativo;
d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana;
e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale;
f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.
Il credito d’imposta decade qualora non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) per i film di nazionalità italiana, l’avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria e l’attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale;
c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell’interesse culturale e l’attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale;
d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste;
e) l’indicazione delle giornate di ripresa previste;
f) il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto da parte dell’impresa di produzione cinematografica.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante.
A pena di decadenza, l’impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico del film; le domande presentate prima dell’ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l’istanza di cui al precedente periodo è presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l’importo del credito spettante definitivo. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati. Nel caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati nell’istanza ecceda di oltre il dieci per cento l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d’imposta verrà attribuito in relazione all’ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.
Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Entro 30 giorni dall’adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell’adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli.
Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche è concesso un credito d’imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o dell’Unione europea, in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa per ciascun periodo d’imposta di euro 10.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive.





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