In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, rispondento dell’infortunio del lavoratore a causa della mancanza di tali requisiti. La presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, non lo esonerarno dalla sua responsabilità.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”.
Non può esigersi dal datore la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore ricorso in primo grado affermando di essere stato assunto in qualità di operaio specializzato e destinato immediatamente all’uso del trapano a colonna, tenuto conto dell’esperienza accumulata in altre aziende. Dopo qualche giorno dall’assunzione, mentre si accingeva a sostituire un utensile sul mandrino del trapano a colonna al quale era preposto, veniva investito dall’intero utensile, a causa dell’improvviso cedimento del braccio orizzontale che lo sosteneva, con la conseguenza che la mano destra rimaneva schiacciata sul piano di lavoro ove si trovava una lastra in lavorazione.
Dopo l’infortunio era stato licenziato per mancato superamento del patto di prova.
In primo e secondo grado, i giudici hanno affermato, relativamente all’infortunio, che non poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro alcun profilo di imprudenza, negligenza o imperizia, e che nella specie eventuali responsabilità avrebbero dovuto essere ascritte al costruttore o alla ditta incarica della manutenzione del macchinario.
Diversamente da tali decisioni, quanto alle certificazioni, la giurisprudenza penale di legittimità ha più volte affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.