Siglato il 16/6/2017, tra l’AGCI, la Confcooperative, la Legacoop Emilia Romagna e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna, un accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività.
I premi di risultato saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Le imprese aderenti ad AGCI o Confcooperative o Legacoop aventi sede legale e/o operativa nella Regione Emilia Romagna nelle quali non risulta costituita la RSU (o RSA), in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL, possono avvalersi dell’assistenza della Centrale Cooperativa cui aderiscono o alla quale conferiscono espresso mandato.
In alternativa al comma precedente, le stesse imprese citate nelle quali non risulta costituita la RSU (o RSA), per poter applicare l’agevolazione fiscale, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l’applicazione del presente Accordo, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Regione Emilia Romagna, nonché nei confronti dei lavoratori occupati presso le Associazioni cooperative regionali e territoriali e presso le imprese controllate e/o partecipate da imprese cooperative aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente Accordo.
Le Organizzazioni che sottoscrivono il presente Accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l’incremento sia effettivo e possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
Le imprese che si avvarranno del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato.
Le Parti si danno atto che, ai fini della determinazione dei premi di risultato, sono computabili i periodi di congedo di maternità e possono essere computati anche i periodi di malattia e infortunio.
Ai fini dell’eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavorati, l’impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell’offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo territoriale.
Le Parti firmatarie del presente Accordo istituiranno un “Comitato Bilaterale sulla Produttività” in sede regionale che annualmente provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’Accordo quadro.
Link all’articolo originale