Successione di appalto, contrattazione collettiva e azione di accertamento



In caso di cambio di gestione dell’appalto e di mancato passaggio dei lavoratori all’impresa aggiudicatrice del nuovo appalto, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante non è assoggettata al termine decadenziale di 60 giorni.

In sede giudiziaria ricorrevano alcuni lavoratori con mansione di operatore ecologico, affinché venisse accertato il loro diritto al passaggio immediato alle dipendenze della diversa società subentrata, in qualità di appaltatrice nella gestione del servizio integrato dei rifiuti. Il Tribunale di prime cure e quello di appello, però, avevano accolto l’eccezione della società, ritenendo che si fosse realizzata la decadenza dal diritto in questione, in assenza di tempestiva impugnazione entro 60 giorni.
Propongono così ricorso in Cassazione i lavoratori, lamentando che la Corte non ha valutato che la decadenza si produce soltanto in presenza di una risoluzione espressa del rapporto di lavoro o comunque di un atto che presuppone una manifestazione formale di volontà datoriale che viene fatta oggetto di impugnativa.
Per la Cassazione il ricorso è fondato. La finalità perseguita dal Legislatore, infatti, nell’estendere il predetto termine di impugnativa a fattispecie diverse dal licenziamento, è diretta a contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, si deve ritenere che la norma in oggetto abbia carattere di eccezionalità, per cui si impone un’interpretazione particolarmente rigorosa in merito alle fattispecie nella stessa contemplate. Di qui, va certamente esclusa l’opzione interpretativa della Corte, con riconducibilità del cambio di appalto alle fattispecie di cessione di contratto di lavoro e di quella residuale in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Nel caso di cambio di appalto, dunque, non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di con titolarità del rapporto di lavoro, ma si tratta di un semplice avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi che la contrattazione collettiva del settore disciplina in maniera articolata e compiuta, prevedendo, in presenza di specifiche condizioni, l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l’impresa cessante.






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad