Con la Risoluzione n. 66/E dell’8 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le minusvalenze realizzate dalle società cd. “immobiliari di gestione”, sugli immobili, in sede di trasformazione agevolata in società semplici, non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate sulla assegnazione agevolata di beni ai soci effettuate in base al medesimo regime fiscale sostitutivo previsto dalla Legge di stabilità 2016.
REGIME FISCALE AGEVOLATO
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato che l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (cd. “immobiliari di gestione”), applicando una tassazione sostitutiva agevolata.
QUESITO
Una società immobiliare di gestione che ha optato per il regime agevolato, applicando la tassazione sostitutiva in relazione all’assegnazione di immobili ai soci ed alla trasformazione in società semplice, attraverso istanza di interpello, ha posto il quesito, se sia possibile compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione agevolata di beni ai soci con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.
CHIARIMENTI DEL FISCO
In merito al suddetto quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, preliminarmente, che secondo la disciplina fiscale delle minusvalenze, quelle dei beni relativi all’impresa diversi dai beni merce, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate:
– mediante cessione a titolo oneroso;
– mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Di conseguenza non hanno rilevanza fiscale le minusvalenze realizzate “mediante assegnazione di beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.
Così come in via ordinaria la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini IRES, dunque, allo stesso modo la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile della sostitutiva.
Ciò in considerazione del fatto che, tramite l’istituto della trasformazione in società semplice, i beni diversi da quelli merce delle c.d. immobiliari di gestione che escono dal regime d’impresa devono essere ricondotti nel novero dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
In conclusione, coerentemente a quanto previsto in sede di assegnazione dei beni ai soci, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche in sede di trasformazione agevolata di un immobiliare di gestione in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assume rilevanza fiscale.
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