Trasporto aereo: istruzioni prestazioni integrative della misura e della durata dell’indennità ASpI/NASPI




Ritornando sulla disciplina delle prestazioni integrative garantite dal Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, l’Inps fornisce indicazioni operative per effettuare i pagamenti delle prestazioni integrative della misura e della durata dell’indennità di ASpI/NASpI.


L’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI è subordinata al riconoscimento delle citate indennità. La durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle predette indennità. In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
Non si applica alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal decreto n. 95269/2016.
Si sottolinea che il lavoratore che abbia ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI, che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati ulteriori pagamenti residui a titolo di prestazione integrativa della misura. È fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.


Alla prestazione integrativa nella durata dell’ASpI/NASpI si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato; ciò, secondo le disposizioni già impartite dall’Istituto nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.


La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI verrà liquidata mensilmente, tramite la procedura DsWeb ARCHIVI CENTRALI, dalla struttura competente a liquidare l’indennità di disoccupazione, a partire dal giorno seguente il pagamento di quest’ultima. Il calcolo della prestazione integrativa terrà conto dell’importo e delle giornate erogate a titolo di ASPI/NASPI per lo stesso lavoratore. Una volta acquisite le domande pervenute, occorrerà procedere alla liquidazione di tale assegno tramite la procedura DsWeb con le consuete modalità.


Le prestazioni in oggetto costituiscono reddito di lavoro dipendente. La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati.






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