Trasporto internazionale di merci su strada: rilascio, rinnovo e copie conformi della licenza




Aggiornate le procedure amministrative riguardanti la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada (Ministero Infrastrutture e trasporti – circolare 6 giugno 2017, n. 6).

Rilascio della licenza comunitaria


La domanda per l’ottenimento della licenza comunitaria va redatta secondo il nuovo modello editabile sul sito istituzione del Ministero dei trasporti e deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata e corredata anche dagli allegati relativi alla verifica antimafia.
Ai fini del rilascio è necessario che:
– l’impresa risulti iscritta con lo status di “attiva” al REN, nonché lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
– il gestore dei trasporti dell’impresa sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci;
– l’impresa abbia a disposizione almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa massima a carico ammissibile, compresa quelle dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate.


Qualora l’impresa non soddisfi più le condizioni che hanno determinato il rilascio stesso o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa, è previsto il ritiro della licenza comunitaria.
La durata della licenza è fissata in 5 anni e viene rilasciata in un unico originale che dovrà essere conservato dall’impresa presso la propria sede mentre copia certificata conforme deve essere presente a bordo dei veicoli utilizzati per i trasporti e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità di controllo.


Copia certificata conforme della licenza comunitaria


Ottenuta la licenza comunitaria, l’impresa deve richiedere le relative copie certificate conformi in relazione e fino al numero complessivo di veicoli legittimamente in disponibilità a diverso titolo utilizzati per il trasporto internazionale aventi massa massima a carico ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate.
La domanda per l’ottenimento delle copie certificate deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa e richiede il versamento di € 10,20 per ciascuna delle copie richieste. In ogni caso, la copia è rilasciata solo dopo la verifica:
– dell’effettiva titolarità della licenza comunitaria indicata nella relativa domanda;
– il numero delle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciabili in base al numero di veicoli idonei al trasporto internazionale di merci, presenti nel sistema informatico o, comunque, regolarmente in disponibilità e al numero di copie conformi eventualmente già rilasciate.


In assenza di incongruenze tra i dati dichiarati nella domanda e quelli presenti nel sistema informatico, vengono rilasciate le copie conformi della licenza comunitaria con la medesima scadenza della licenza comunitaria.
Qualora il parco in disponibilità dell’impresa si riduca ad una consistenza inferiore rispetto al numero di copie conformi rilasciate, le copie in eccesso devono essere prontamente restituite all’ufficio competente.


Rinnovo della licenza


In caso di rinnovo,, la domanda deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza di quella in possesso, in maniera tale da non rischiare soluzioni di continuità dell’attività di trasporto in ambito europeo, anche considerando la necessità di richiedere le relative copie certificate conformi presso l’ufficio di motorizzazione civile o sezione competente per territorio; tale anticipo non deve superare i 60 giorni precedenti la data di scadenza della licenza da rinnovare.
In caso di presentazione della domanda di rinnovo senza che sia stato allegato l’originale della licenza di cui si richiede il rinnovo, il rilascio della nuova licenza non può comunque essere effettuato prima della scadenza della licenza da rinnovare.





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