Trattamento fiscale del rimborso spese per il cellulare ad uso promiscuo




Nel silenzio del legislatore, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che l’azienda rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E).

Nell’interpello la società istante mette a disposizione di molti dipendenti telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali. Il costo per l’acquisto di tali dispositivi e le spese relative al traffico effettuato sono quindi ad esclusivo carico della società istante e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dei dipendenti che fruiscono di tali apparecchi. Il dipendente tra l’altro è autorizzato ad utilizzare il telefono cellulare anche per finalità diverse da quelle aziendali (c.d. “utilizzo privato”) ma, in tal caso, la chiamata viene preceduta da un prefisso identificativo, così da consentire il calcolo del traffico complessivo delle chiamate per utilizzo privato e l’addebito al dipendente dei costi relativi alle stesse. Tuttavia, i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali e, di conseguenza, non consentono un pieno accesso a tutte le varie funzionalità oggi fruibili con questi apparecchi.
Per ovviare a questa inefficienza, l’istante, pur mantenendo in essere l’attuale modalità di utilizzo del servizio, ovvero la messa a disposizione di telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali con possibilità di utilizzo di un prefisso per l’addebito dell’utilizzo privato, vorrebbe consentire ai dipendenti, che ne facciano esplicita richiesta, di adottare la seguente modalità alternativa di gestione del servizio di telefonia mobile:
a) il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;
b) il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute.
In tal caso, poiché il dipendente utilizza il telefono sia per finalità private che aziendali, la società si pone il problema di verificare quale sia il trattamento ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR delle somme da essa rimborsate in relazione all’utilizzo del telefono per finalità aziendali.
In considerazione di quanto esposto dall’istante, l’Amministrazione Finanziaria fa presente che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, si è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, si rileva che nell’ipotesi rappresentata dall’istante, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti della Deutsche Bank S.p.A. ai quali, in tal modo, verrebbe consentito “un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili .. e offerte dalla tecnologia presente sul mercato”.
Il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.
L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, ritiene che il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR.





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