Valido l’accertamento verso il sostituito per omesso versamento ritenute




È legittimo l’avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d’acconto ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla (Corte di Cassazione – Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12113).

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva parzialmente annullato avviso di accertamento con il quale veniva constatata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente ed il mancato versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro.
In particolare, il Giudice di appello, ribadito che, nel caso in esame, le trattenute erano state effettuate ed il dipendente aveva ricevuto gli emolumenti al netto di imposta, riteneva che, per il divieto di doppia imposizione, non potesse operare la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito.
Per la Corte di Cassazione: “Il fatto che l’art. 64, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine (e non già solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta: in tale qualità, anch’egli è pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’Erario, in tal modo esponendolo all’azione del fisco”.
A tale principio non si è uniformata la CTR che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell’art. 64 citato, ritenendo che il sostituito, operando tale obbligazione solidale, sarebbe tenuto ad una doppia imposizione. Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituito di agire nei confronti del sostituto, senza che possa giocare alcun valore il richiamato art. 22 DPR n. 917/1986 relativo al rapporto fra contribuente e fisco e non la questione della rivalsa del sostituito sul sostituto inadempiente.





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