Vecchi codici tributo F24 vanno in soffitta



In un unico documento l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna vecchi codici tributo utilizzati per i versamenti tramite modello F24 e dispone la soppressione di quelli riferiti ad imposte cancellate, mentre per altri stabilisce l’utilizzo esclusivamente per imposte a debito, escludendone l’utilizzo in compensazione in caso di eccedenze a credito (Risoluzione 22/06/2017, n. 76/E).

A decorrere dal 20 luglio 2017 sono soppressi i codici tributo riferiti ad IRPEG, e in particolare:
– “2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;
– “2100” denominato “IRPEG saldo”;
– “2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”;
– “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
– “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
Ove fosse ancora necessario procedere al versamento di somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.


Dalla stessa data sono soppressi, altresì, i seguenti codici tributo:
– “1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”;
– “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR – opzione affrancamento – art. 3, co. 15 e 16, del DL n. 66 del 2014 (regime amministrato);
– “1797” denominato “Contribuenti minimi – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 3, DPCM 21/11/2011”;
– “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, co. 18-bis, D.L. n. 112 del 2008”;
– “1844” denominato “Cedolare secca – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 3, DPCM 21/11/2011”;
– “4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art.1, co. 3, DPCM 21/11/2011”;
– “4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”;
– “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”;
– “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”;
– “6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’art. 3, co. 4, D.Lgs. n. 344 del 2003”;
– “6811” denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato – art. 2, co. 3, DL n. 185 del 2008”;
– “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’art. 1, DL n. 185 del 2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009”;
– “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’art. 19, co. 12, DL n. 201/2011”.


Sempre a decorrere dal 22 luglio 2017, per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati:
– “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973”;
– “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;
– “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
– “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta”;
– “2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti”;
– “2726” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio”;
– “2727” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti”;
– “2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”;
– “4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione”;
– “8846” denominato “Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo”.





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