Versamento annuale al fondo integrativo FVG del Legno, Arredamento e Mobili




Entro il 15 giugno deve essere effettuato il versamento annuale al Fondo Integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia.

Il Fondo Integrativo Artigiani Legno, per la vigenza del CIRL 3/4/2017, sarà alimentato dai versamenti da parte delle aziende e dei lavoratori con le seguenti modalità:
– a carico delle aziende: una quota annuale di Euro 39,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno da versare entro il 15 giugno successivo;
– a carico del lavoratore in forza al 31 maggio: una quota annuale di Euro 6,00 da trattenersi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione relativa al mese di maggio di ogni anno e versata entro il 15 giugno successivo.
Le parti pur confermando la validità del vigente Regolamento, si riservano di ampliare e dettagliare l’attività del Fondo, utilizzando le quote economiche in maniera coerente ai seguenti obiettivi:
a) sostegno alla parziale copertura dei costi relativi alla “carenza malattia” del lavoratore;
b) sostegno economico forfetario per la malattia del titolare, del collaboratore e del socio lavoratore per eventi superiori a 7 giorni e debitamente certificati;
c) finanziamento dell’attività dell’Osservatorio regionale categoriale;
d) finanziamento della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende artigiane;
e) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
f) finanziamento di iniziative informative/divulgative in tema di prevenzione – sicurezza del lavoro;
g) sostegno alla copertura dell’integrazione economica aggiuntiva di welfare contrattuale a carico dalle imprese;
h) finanziamento di attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all’adozione delle iniziative più idonee ad un’attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte;
i) sostegno economico alla maternità/paternità mediante la corresponsione di un importo una tantum a favore della lavoratrice/lavoratore e dell’impresa.
In funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, ivi comprese le quote dovute al Fondo Regionale categoriale, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall’Ente Bilaterale relative alle prestazioni di primo e di secondo livello dovute.





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