L’Inps impartisce le istruzioni applicative in merito alla recente previsione normativa, che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, pur non introducendo novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità.
Come noto, il Legislatore ha disposto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL, sicchè a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, già destinatari della prestazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data. Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. Parimenti, rimane confermato che i lavoratori in questione devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, non essere pensionati, privi di partita IVA, anche se non produttrice di reddito (cd. “silente”), e devono aver perduto involontariamente la propria occupazione. Continuano ad essere esclusi dal novero dei destinatari: gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Riguardo al requisito contributivo, i lavoratori devono fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 3 mensilità).
Per il finanziamento della misura, a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci (ancorchè esclusi), è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
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