Anche per il 2017, sono confermate le agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori (Agenzia Entrate – comunicato 04 luglio 2017).
Le misure delle deduzioni forfetarie riconosciute all’imprenditore che effettua personalmente il trasporto di merci variano a seconda se detto trasporto viene effettuato all’interno o al di fuori del territorio comunale ove ha sede l’impresa.
Per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è riconosciuta una deduzione forfetaria di spese non documentate nella misura di € 51,00.
Per i trasporti invece effettuati all’interno del Comune, la misura della deduzione è pari al 35% della misura riconosciuta per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.
La deduzione va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Relativamente al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di € 300 per ciascun veicolo, tramite compensazione in F24 con codice tributo “6793”, le somme versate nel 2016 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
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