Nuova pronuncia della Corte di Cassazione sulla disciplina in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all’estero e notifica degli atti (ordinanza 07 giugno 2017, n. 14204).
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR, che in materia dell’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) ha ritenuto applicabile la normativa pur in assenza dei relativi presupposti, in quanto alla data di notifica dell’atto impositivo per Irpef ed altro, il contribuente era cancellato dall’anagrafe del comune italiano, senza che avesse comunicato né la sua residenza in Slovenia (dove secondo i giudici d’appello avrebbe fissato la sua residenza effettiva), né quella successiva in Inghilterra.
Nello specifico, il contribuente era stato cancellato dalle liste anagrafiche del comune italiano, per irreperibilità assoluta; successivamente, l’ufficio notificava l’avviso d’accertamento, attesa l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune italiano. Stante la mancata impugnazione dell’atto impositivo, l’ufficio procedeva all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti a cui seguiva la notificazione della cartella di pagamento oggi impugnata; pertanto, l’agente della riscossione provvedeva a notificare la cartella presso il nuovo indirizzo conosciuto dal contribuente in Gran Bretagna.
Di regola, gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
Secondo la Corte, erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto non valida la notifica del prodromico avviso d’accertamento, secondo il rito degli irreperibili nel comune italiano (dove il contribuente era stato cancellato dall’anagrafe per irreperibilità assoluta), ritenendo che l’avviso d’accertamento dovesse essere notificato all’asserita residenza di fatto in Slovenia, senza che il contribuente avesse mai fatto alcuna espressa elezione di domicilio, ma solo una dichiarazione, versata in atti dallo stesso ufficio, che l’ha ritenuta priva dell’efficacia giuridica richiesta dalla norma, senza tener conto che alla data di notifica dell’atto impositivo, il contribuente non risiedeva neppure più in Slovenia ma si era nuovamente trasferito in Gran Bretagna.
Link all’articolo originale