Al via la riforma del cinque per mille IRPEF




Pubblicato in G.U. n. 166/2017 il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 111, che disciplina l’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, per ciascun esercizio finanziario è destinata una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Le disposizioni del primo punto, relative al sostegno degli enti del Terzo settore, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell’IRPEF continua ad essere destinata al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997;
Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Con il DPCM, entro 120 giorni dal 19 luglio 2017 (data di entrata in vigore del presente decreto), saranno definite le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Inoltre, lo stesso DPCM saranno:
– fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e saranno definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.
– stabiliti, altresì, le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
Al fine di accelerare le procedure per l’erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative.





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