La deducibilità delle quote di ammortamento decorre dall’esercizio di entrata in funzione del bene, tenuto conto della tipologia e della destinazione dei beni dichiarata fiscalmente ai fini della procedura di ammortamento (Corte di cassazione – sentenza 28 giugno 2017, n. 16160).
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, strumentale all’attività.
Qualora i beni vengano acquistati da una impresa commerciale non avviata, proprio a causa della mancata attivazione dell’esercizio, con relativa decadenza del titolo autorizzatorio, la mancanza di svolgimento dell’attività di commercio e quindi la non entrata in funzione dei cespiti, rende il punto vendita fiscalmente inesistente, venendo meno il presupposto di deducibilità.
In tal senso, la procedura di ammortamento va validamente riscontrata in base alla corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte e la situazione concretamente accertata, corrispondenza che i caso di attività non avviata non sussiste, atteso che la diversa destinazione dei beni fa venir meno l’originario nesso di strumentalità.
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