Approvato il nuovo “Regolamento delle Attività” del Fondo Sanitario EST



Per effetto dell’approvazione avvenuta il 28/6/2017 del Regolamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Est, entrano in vigore nuove disposizioni per i settori del commercio, turismo, servizi e settori affini

Dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle Attività del Fondo Est, approvato il 28 giugno 2017. Esso diciplina le attività del Fondo di assistenza sanitaria per:
– i dipendenti dalle aziende del terziario e dei Servizi
– i dipendenti dalle aziende del Turismo (Fipe – Fiavet)
– i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie
– i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali
– i dipendenti di impianti e delle attività sportive profit e no profit.
Il nuovo Regolamento non ha appoprtato modifiche alla parte relativa all’entità delle quote, bensì alle disposizioni inerenti la decorrenza delle prestazioni, alla prima iscrizione, la modalità dei versamenti:


Decorrenza delle prestazioni
Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica disposizione del Fondo.
Fermo restando quanto sopra riportato, ai lavoratori assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti al Fondo dall’1/7/2017, il diritto alle prestazioni sanitarie è anticipata di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”.


Modalità dei versamenti
Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi.
In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l’errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.


Prima iscrizione
All’azienda che si iscrive per la prima volta, è concesso, a far data dall’1/10/2017, di versare tre mensilità pregresse, entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In tal caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine.
Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di effettuare versamenti a copertura di periodi pregressi.


Variazione, cessazione del datore di lavoro
Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un’ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle generali previste dal Regolamento.
Con riferimento al caso in cui l’Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione al Fondo Est ed inviare la relativa documentazione all’indirizzo mail info@fondoest.it nel termine massimo di 15 giorni.
Qualora entro 3 mesi dalla sospensione o dalla cessazione venga comunicato che il rapporto lavorativo prosegue mediante il mantenimento dei diritti acquisiti con un’azienda subentrante, il diritto alla prestazione per il dipendente continuerà ad essere garantito.
In tal caso il nuovo datore di lavoro è tenuto a comunicare il subentro nel termine massimo di 15 giorni ed a provvedere ai successivi pagamenti.
Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d’azienda, l’azienda subentrante comunicherà i nominativi dei lavoratori trasferiti.





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